Art. 22.
(Integrazione dei contributi previdenziali e totalizzazione e ricongiunzione ai fini pensionistici per i lavoratori economicamente dipendenti).

      1. I lavoratori iscritti alla gestione separata dell'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno diritto a un'integrazione dei versamenti contributivi.
      2. L'integrazione riguarda la parte di reddito da lavoro soggetta a contribuzione

 

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ed è pari alla differenza tra le aliquote di computo della gestione separata di cui al comma 1 e del Fondo pensione lavoratori dipendenti, entro un ammontare massimo pari al 13 per cento.
      3. L'integrazione dei versamenti contributivi si applica in misura piena fino alla soglia di reddito lordo annuo pari a 9.300 euro; al di sopra di tale soglia l'integrazione si applica con importi decrescenti di un punto percentuale ogni 300 euro di maggiore reddito. Tale soglia è annualmente aggiornata sulla base della variazione media fatta registrare nell'anno precedente dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo per la collettività nazionale.
      4. Trovano applicazione le disposizioni sulla totalizzazione e sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi a fini previdenziali di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, all'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, nonché alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e alla legge 5 marzo 1990, n. 45.